Sappiamo bene che il contraddirsi è quella opposizione tra due asserzioni tali che una nega ciò che l’altra afferma… In questi ultimi sei anni di pontificato il Papa stesso ci ha fatto in ciò da maestro…. tanto da mettere in discussione – e mandare nel panico – fior fiore di canonisti, vescovi e teologi, sulla questione spinosa del: ” ma… un Papa può essere eretico?” cioè, può “cadere” in eresia? Ha detto sì o no delle eresie? E dunque formalmente od informalmente, ciò che interessa, alla fine, sono gli ATTI DI GOVERNO.
Comunque la pensiate non è della “contraddizione” che vogliamo parlare ora, ma solo introdurre l’ultimo Motu Proprio appena sfornato e firmato da Papa Francesco che modifica e rimpingua il Diritto Canonico, la legge della Chiesa su “la vita religiosa”. Il ritocco SANZIONA su tre punti fondamentali della vita di un religioso, che nel DC del 1983 non erano stati, evidentemente, sufficientemente affrontati, vedi qui testo ufficiale.
Si accennava al giochetto della contraddizione perché fino ad oggi, Bergoglio, ci ha “abituati” a vederlo tale quando si esprime soprattutto in privato, nelle interviste ad alta o bassa quota, oppure tra una risatina ed un’altra, un APRIRE PROCESSI che spesso si contraddicono mancando – per l’appunto – il famoso PRONUNCIAMENTO ufficiale che possa chiarire come intendere le sue espressioni e le sue aperture, cosa fargli dire e cosa non fargli dire… quale direzione prendere!
In questo Motu Proprio possiamo dire che la CHIAREZZA dovrebbe esserci tutta… e ve la pubblichiamo integrale nella parte essenziale, lasciando anche a voi di riflettere…. noi segnaliamo solo in grassetto i passaggi fondamentali, per capire che – forse – questa volta non è una “bergoglionata“…. A meno che…. questo Motu Proprio NON valga per i GESUITI che “hanno abbandonato la fede cattolica” e ce ne sono diversi di questo tempo, ben piazzati dallo stesso Bergoglio, in posti di comando… ma questo lo affronteremo in un altro momento.
L’introduzione di questo nuovo numero al § 1 del can. 694 richiede, inoltre, una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l’applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima.
Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:
- Art. 1. Il can. 694 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:
- §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:
- 1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
- 2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;
- 3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso.
§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.
§3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.
Art. 2. Il can. 729 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:
La dimissione di un membro dall’istituto avviene a norma dei cann. 694 § 1, 1 e 2 e 695. Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 10 aprile 2019, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 19 marzo dell’anno 2019, Solennità di San Giuseppe, settimo di pontificato.
FRANCESCO
La scaltrezza, in senso buono, par non vi manca.
Bergoglio firma a motu proprio che un religioso che abbandona la fede cattolica, o che si sposasse, verrebbe giustamente dismesso dalla propria congregazione. E un Papa religioso come è lui, gesuita appunto, che fine dovrebbe fare visto che di fede cattolica ne ha svenduta in questi sei anni di follie? Varrà per i gesuiti apostati questo bollettino di guerra alla corruzione della fede cattolica? Avete fatto una bella domanda, la cui risposta, purtroppo conosciamo. Ecco la vostra scaltrezza nell’introdurre il testo con il riferimento alla contraddizione, assai tipica in questo pontificato.
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la contraddizione è evidentissima, come la metteranno con il sinodo per l’Amazzonia di ottobre, dove vorrebbero confermare ai preti di sposarsi? E’ vero che c’è differenza tra il prete diocesano e i religiosi, ma se penalizzi l’uno perché faciliti l’altro? Io non credo che papa Francesco voglia i preti sposati e ai suoi confratelli gesuiti lo ha confermato il divieto, però così facendo e non correggendo le voglie di certo clero, finisce per disorientare tanti giovani.
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Siccome una possibile uscita dal Sinodo Amazzonico potrebbe essere “i preti si sposano, ma i religiosi no” (è stato detto in questi giorni da molti, sia entusiasticamente dai bergogliani che in tono allarmato dagli ortodossi), può essere il classico “contentino” offerto ai normalisti; del tipo “sì, facciamo sposare i preti, ma ora il celibato monastico diventa serio”…
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Interessante!! E’ il discernimento che è venuto anche a noi, ossia… rafforzare il celibato all’interno degli Ordini monastici, come di fatto tale era nato e poi abbracciato ed esteso dalla Chiesa Latina nell’urbe e nell’orbe, ma mantenendo quella facoltà “dei chierici” però già sposati…. come di rito orientale in comunione con Roma 😉
In sostanza alla fine non cambierebbe nulla, neppure nel sinodo per l’Amazzonia….. lì confermeranno preti solo quelli che si sono già sposati….
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